La legge n°248/2000 "Nuove norme di tutela del diritto d'autore", che integra le norme preesistenti (legge sul diritto d'autore, n° 633/1941) stabilisce che il contrassegno Siae venga applicato su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonchè su ogni supporto (CD, cassette audio video, CD Rom, DVD ecc.) contenente suoni, voci o immagini in movimento che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle protette dalla legge sul diritto d'autore (art. 1, primo comma, legge n.633/1941) destinati al commercio o che vengano ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro (art. 181 bis, legge n. 633/1941).

 

Il compito di applicare un contrassegno, cioe' di 'vidimare' ognuno di questi supporti e' affidato dalla stessa legge alla SIAE.

 

Che cos'e' il contrassegno e qual e' la sua funzione

 

Il contrassegno SIAE e' uno strumento di autenticazione e di garanzia, ad uso sia delle Forze dell'ordine che del consumatore, che puo' cosi' distinguere, a parte le eccezioni piu' avanti descritte, il prodotto legittimo da quello pirata , permettendo di individuare chi produce, importa o commercializza un certo prodotto.

 

Com'e' fatto e dove si puo' ottenere

 

Nel corso degli anni la SIAE ha studiato sempre nuove tecniche per contrastare i tentativi di falsificazione del contrassegno, indicato piu' comunemente come 'bollino SIAE'. Il bollino, che viene attualmente rilasciato da tutte le sedi regionali SIAE e dalle Filiali è irriproducibile e, una volta attaccato, non puo' essere rimosso, pena la distruzione;

- e' metallizzato e percio' non fotocopiabile ne' scannerizzabile;

 

- il logo SIAE e' stampato con inchiostro fotocromatico, che, in presenza di una fonte di calore (circa 37-38 gradi), scompare per riapparire dopo pochi istanti;

 

- le informazioni in esso contenute sono molteplici e consentono di conoscere:

--- a) il titolo dell'opera;

--- b) il nome del produttore;

--- c) il tipo di supporto (CD, CD-ROM, cassetta audio o video, ecc.);

--- d) il tipo di commercio consentito (noleggio o vendita);

--- e) la numerazione generale progressiva;

--- f) la numerazione progressiva relativa a quell'opera.

 

Il contrassegno della SIAE viene applicato sulla confezione del supporto, in modo da essere visibile e non poter essere rimosso o trasferito su un altro supporto.

 

 

Costi

 

L'importo da pagare per ogni singolo contrassegno e' di 0,0310 euro. Tale importo e' ridotto a 0,0181 euro per i bollini da apporre su supporti distribuiti gratuitamente o in abbinamento editoriale a pubblicazioni poste in vendita senza maggiorazione del prezzo normalmente praticato (D.P.C.M. 21 dicembre 2001), qualora i supporti non contengano materiale audio e/o video tutelato dalla SIAE.

 

Sanzioni

 

Chiunque, a fini di lucro, detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento od altro supporto per cui la legge n. 633/1941 prescrive, l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato oppure produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi, e' punito, se il fatto e' commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire (art.171 ter, lettera d) della legge n.633/1941).

 

Chiunque duplica abusivamente, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, e' soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da cinque a trenta milioni di lire. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non e' inferiore, nel minimo, a due anni di reclusione se il fatto e' di rilevante gravita' (art.171 bis, legge n°633/1941).

 

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64 sexies della legge n. 633/1941, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter della stessa legge, oppure distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, e' soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da cinque a trenta milioni di lire. La pena non e' inferiore, nel minimo, a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto e' di rilevante gravita' (art.171 bis, legge n°633/1941)

 

Eccezioni

 

In alcuni casi e' possibile (art. 181 bis .3, legge 633), fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti d'autore, che la vidimazione sia sostituita da apposita dichiarazione sostitutiva.

 

Cio' avviene quando si tratti di supporti contenenti programmi per elaboratore (disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518) utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, oppure loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime.

 

In seguito all'emanazione del DPCM 11 luglio 2001, n° 338, sono state individuate alcune categorie di supporti che, per la loro particolare funzione o le loro caratteristiche, non sono assoggettati all'obbligo di vidimazione. In tale caso, quindi, non e' necessaria ne' l'apposizione del bollino ne' la presentazione della dichiarazione sostitutiva.

 

Questi supporti, tassativamente elencati dall'art. 5.3 del suddetto decreto, sono quelli:

 

a. accessoriamente distribuiti nell'ambito della vendita di contratti di licenza d'uso multipli sulla base di accordi preventivamente conclusi con la SIAE;

b. distribuiti gratuitamente dal produttore e comunque con il suo consenso, in versione parziale ed a carattere dimostrativo;

c. distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e conseguente installazione sul personal computer dell'utente attraverso server o siti internet se detti programmi non vengano registrati a scopo di profitto in supporti diversi dall'elaboratore personale dell'utente, salva la copia privata;

d. distribuiti esclusivamente dal produttore al fine di far funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce (driver) oppure destinate all'aggiornamento del sistema o alla risoluzione di conflitti software ed hardware se derivanti da software gia' installato;

e. destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS (general pocket radio service) o inclusi in apparati audio/video e destinati al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;

f. inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di sistemi di trasporto e mobilita', di impianti di movimentazione e trasporto merci o in apparati destinati al controllo oppure alla programmazione del funzionamento di elettrodomestici, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;

g. inclusi in apparati di analisi biologica o chimica oppure di gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;

h. destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto per le persone disabili ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 

Non sono, infine, soggetti a vidimazione ne' a dichiarazione sostitutiva 'i supporti che le emittenti radiofoniche o televisive, nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, realizzano per finalita' esclusivamente di carattere tecnico o comunque funzionale alla propria attivita' di diffusione radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro' (art. 7 dello stesso decreto).

 

Specifiche S.I.A.E . >Obblighi del produttore

 

Il Produttore di supporti fonovideografici in qualsiasi formato (CD, MC, LP, VHS, DVD, CD-ROM o nuovi formati), prima di effettuare la riproduzione in copie del supporto master, deve corrispondere il compenso dovuto per diritto d'autore per la registrazione delle opere musicali protette, per la riproduzione in copie e per la distribuzione, anche se gratuita, degli esemplari. Queste attivita' sono infatti soggette ai diritti esclusivi dell'autore (articoli 13 e 61 della legge n° 633/1941).

 

Inoltre, i supporti fonografici e videografici possono circolare solo se muniti dell'apposito contrassegno SIAE. La distribuzione al pubblico di supporti che ne siano privi, da' luogo a sanzioni penali.

 

Specifiche S.I.A.E . >Richiesta della licenza

 

 

Supporti audio

 

Per le produzioni discografiche in qualsiasi formato il Produttore deve rivolgersi preventivamente solo alle Sedi Regionali o Filiali SIAE abilitate al servizio: Milano Torino - Verona - Mestre Venezia - Bologna - Genova - Firenze - Roma - Napoli - Reggio Calabria - Palermo - Catania - Cagliari ed effettuate la richiesta di licenza sul modulo DRM2.

 

I moduli di richiesta di licenza devono essere firmati dal Produttore (titolare o legale rappresentante o persona da lui delegata).

 

Devono essere obbligatoriamente allegate al modulo DRM2 (supporti fonografici):

 

 

1. una label-copy, che contenga:

-- i dati identificativi del supporto: numero di catalogo, marchio (nome dell'etichetta), numero di esemplari che compongono il prodotto (in caso di cofanetti, album doppi), titolo del supporto, durata totale, nome degli artisti interpreti, proprietario della registrazione e anno di prima pubblicazione;

-- l'elenco delle opere utilizzate con l'indicazione: del titolo (brano musicale, poesia, libro, opera drammatica, lirica ecc.), degli autori ed eventuali editori, della durata, dell'artista interprete, dell'esecutore (o del complesso orchestrale), del proprietario della registrazione e dell'anno di prima pubblicazione;

 

 

2. un esemplare a stampa della fascetta/inlay card/booklet del supporto o del layout definitivo, che, oltre alle indicazioni obbligatorie (articolo 62 della legge 633/41), contengano:

-- il numero di catalogo del prodotto;

-- il marchio;

-- il titolo del prodotto;

-- l'anno di prima pubblicazione e il nome del Produttore proprietario della registrazione, preceduti dal simbolo ?;

-- il titolo di ogni singolo brano registrato, con l'indicazione del nome degli autori ed editori, preceduti dal simbolo ©, quello dell'artista/i e/o del complesso orchestrale;

--il nome del Produttore proprietario della registrazione del singolo brano, con l'indicazione dell'anno della prima pubblicazione, preceduti dal simbolo ?.

 

 

Supporti video

 

Per le produzioni video su VHS o DVD, le richieste di licenza, da presentare mediante compilazione del modulo DRV2, possono essere presentate presso una qualunque delle Sedi Regionali della SIAE, nei capoluoghi di regione.

 

I moduli di richiesta di licenza devono essere firmati dal Produttore (titolare o legale rappresentante o persona da lui delegata).

 

Devono essere obbligatoriamente allegate al modulo DRV2 (supporti videografici):

-- il dettaglio delle opere riprodotte (titolo del film, telefilm, episodi, documentario, opera drammatica, ecc.);

-- il programma delle opere musicali inserite, con l'indicazione dei titoli dei brani, dei nomi degli autori e della durata di riproduzione di ciascuna opera.

 

Per le sole riproduzioni di film del normale circuito cinematografico, non e' necessario depositare il programma musicale, ma e' sufficiente l'indicazione sul modulo DRV2 della nazionalita' del film, del nome del produttore cinematografico e del numero di nulla osta rilasciato dal Ministero dei Beni e delle Attivita' culturali.

 

 

 

Ristampe audio e video

 

Nel caso di ristampe dovra' essere compilato il modulo DRM2Rist e/o DRV2Rist, consegnato al Produttore in allegato alla prima licenza e ad ogni successiva licenza di ristampa. Il DRM2Rist e/o DRV2Rist e' parzialmente precompilato e ad esso non devono essere allegate label-copy, booklet e/o programmi musicali.

 

Le richieste di licenza o di ristampa possono essere inoltrate anche via posta alle Sedi e alle Filiali gia' indicate, e, in caso d'urgenza, anticipate via fax.

 

I moduli DRM2 e DRV2 sono disponibili presso le sedi e filiali abilitate al rilascio della licenza, o potranno essere forniti anche con semplice richiesta telefonica dagli uffici della Direzione Generale (tel. 06/5990689, 06/5990660).

 

Specifiche S.I.A.E . > Rilascio della licenza

 

La SIAE provvedera', terminata l'istruttoria della richiesta, a rilasciare al Produttore il modulo di licenza DRM4 in caso di supporti audio ed il modulo DRV4 in caso di supporti video e/o multimediali.

 

Sui moduli vengono riportati:

 

a) i dati identificativi del supporto forniti dal produttore (titolo, numero di catalogo, marchio, tipo supporto, prezzo, destinazione commerciale)

b) a fianco di ciascun titolo utilizzato sul supporto:

-- in caso di supporti audio: il genere di repertorio di cui si tratta (M musica, O opere letterarie, D opere drammatiche-operette, L opere liriche);

-- in caso di supporti video: il tipo di utilizzazione (Film circuito cinematografico, Videogiochi, Homevideo, Musiche primo piano, sottofondo, Telefilm, Videoclip, Commedie musicali, Opere di prosa e televisive, Opere liriche e coreografiche, Opere letterarie); il riferimento del titolo utilizzato (S.I.A.E. opera amministrata dalla SIAE, P.D. opera di pubblico dominio, N.A. opera non amministrata dalla SIAE, P.A.S. opera i cui aventi diritto sono al momento sconosciuti dalla SIAE);

-- per i soli film destinati alla circolazione nelle sale cinematografiche viene riportata anche la nazionalita' di origine della pellicola, l'anno di produzione, ed il numero di Nulla Osta rilasciato dal Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali;

-- il totale del compenso dovuto per diritti d'autore per ciascun genere di repertorio (musicale, drammatico, letterario ecc.) e comunque limitatamente ai titoli con referenza S.I.A.E.

 

La licenza rilasciata riguarda esclusivamente i diritti d'autore relativi alla registrazione, riproduzione e distribuzione degli esemplari delle sole opere amministrate dalla SIAE.

 

La licenza non riguarda i diritti connessi al diritto d'autore, come quelli che spettano al produttore originale, proprietario della registrazione master, o agli artisti interpreti ed esecutori, ne' riguarda eventuali diritti di sincronizzazione (abbinamento suono/immagini).

 

La licenza SIAE e l'applicazione del contrassegno non sanano eventuali illeciti nei confronti di questi aventi diritto; se, nel corso dell'istruttoria, questi illeciti vengono rilevati dalla SIAE, il rilascio della licenza relativa ai diritti d'autore e l'applicazione del contrassegno possono essere rifiutati (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Luglio 2001 n°338.

 

Specifiche S.I.A.E . >Compensi per diritto d'autore

 

Supporti audio

 

Il compenso per diritti d'autore e' stabilito, in base agli accordi con le associazioni internazionali (IFPI) e nazionali (FIMI, AFI) dei produttori Fonografici, in una percentuale del prezzo di vendita del supporto praticato dal grossista al dettagliante. E' attualmente del 9.009 %, al netto delle deduzioni, salvi i minimi di compenso indicati nella  tabella percentuali e minimi di compenso audio.

 

Nel caso di supporti con prezzo di vendita al pubblico imposto o suggerito dal produttore, il compenso e' del 7,4 % sul prezzo, al netto delle deduzioni, e salvi i minimi di compenso in vigore.

 

Per i supporti destinati alla distribuzione gratuita, si applicano i minimi di compenso in vigore per ciascun formato.

 

Supporti video

 

Il compenso per diritto d'autore, concordato con l'Unione Italiana Editoria Audiovisiva (Univideo) e' in percentuale sul prezzo di vendita del supporto praticato dal grossista al dettagliante, o sul prezzo di vendita al pubblico imposto o suggerito. Varia a seconda del tipo di utilizzazione del repertorio tutelato e salvi i minimi di compenso indicati nella tabella percentuali e minimi di compenso audio.

 

Per i supporti videografici che contengono opere cinematografiche e destinati al noleggio, il compenso per diritti di noleggio e' temporaneamente versato dal Produttore insieme a quello per diritti di riproduzione e distribuzione. E' stabilito a forfait in &#euro 1,24 (Lit. 2.400) per ciascun esemplare di supporto videografico che contenga un'opera cinematografica che non sia di origine statunitense.

 

Supporti multimediali

 

In questa categoria rientrano tutti i supporti digitali di qualsiasi tipo e formato aventi contenuto esclusivamente o prevalentemente multimediale.

 

Ai fini del calcolo del compenso per i diritti d'autore, limitatamente al solo repertorio musicale della SIAE, i supporti multimediali sono stati raggruppati in due categorie principali: supporti con contenuto prevalentemente musicale e supporti con contenuto prevalentemente non musicale (questi ultimi, a loro volta, sono stati suddivisi in didattico-divulgativi per l'uso privato, videogiochi e didattico-divulgativi per uso aziendale o istituzionale).

 

Supporti multimediali con contenuto prevalentemente musicale: i parametri tariffari (percentuale, base di compenso, abbattimenti, minimi di compenso, etc.) sono in tutto analoghi a quelli previsti per i supporti audio (vedi tabella compensi per supporti multimediali).

 

Supporti multimediali con contenuto prevalentemente non musicale: e' stato definito un compenso fisso (flat fee) per minuto di musica resa (playing time), svincolato dal prezzo di vendita del supporto, normalmente adottato come base di calcolo del compenso nel campo della riproduzione fonovideografica. Fanno eccezione al compenso fisso i supporti contenenti videogiochi, per i quali il compenso e' determinato percentualmente sul prezzo di vendita dei supporti stessi (vedi tabella compensi per supporti multimediali).

 

Supporti in abbinamento a pubblicazioni periodiche collezionabili

 

Nel caso di supporti audio video e digitali abbinati a pubblicazioni periodiche la base di calcolo del compenso e' il prezzo di copertina della confezione abbattuto percentualmente in funzione del numero delle pagine e della pubblicita' contenute nella pubblicazione. Le percentuali di abbattimento sono riportate nelle tabelle percentuali e minimi di compenso relative a ciascuna tipologia di supporto.

 

Licenze speciali

 

Nel caso di produzioni destinate alla distribuzione gratuita in abbinamento a prodotti commerciali e' prevista una speciale licenza Premium con riduzioni di compensi, per ciascuna opera utilizzata, proporzionate alla tiratura del prodotto. Le condizioni Premium sono comunque applicabili per produzioni a tirature non inferiori alle 30.000 copie per numero di catalogo, che utilizzino esclusivamente opere gia' riprodotte su supporto messo in circolazione da almeno dodici mesi, ovvero opere create appositamente per l'iniziativa. Queste licenze debbono essere richieste direttamente agli Uffici della Direzione Generale - Sezione Musica Mercato Fonovideografico.

 

Altri repertori

 

Le condizioni e le modalita' di licenza per il repertorio musicale si applicano anche nel caso di produzioni audio o video che utilizzino altri tipi di opere protette e amministrate dalla SIAE, come le opere letterarie, drammatiche e drammatico-musicali.

 

Per le sole produzioni videografiche, i compensi sono differenziati rispetto al repertorio musicale, come indicato nella tabella percentuali e minimi di compenso video.

 

Per informazioni di dettaglio potete contattare:

 

- Gli uffici DRM delle sedi SIAE abilitate

- La Sezione Musica Mercato Fonovideografico - Ufficio Utilizzazioni.

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